Comunicato Stampa - Bello (AIGET): Delibera brand unbundling un positivo passo avanti

Data: 25 giugno 2015

 COMUNICATO STAMPA

 Bello (AIGET): Delibera brand unbundling un positivo passo avanti

 

AIGET valuta positivamente la recentissima Delibera 296/2015 sul brand unbundling emanata dall’Autorità per l’energia. Per Massimo Bello, vicepresidente dell’Associazione, si tratta di una norma che attendevamo da tempo, visto che già una Direttiva Europea (la Direttiva 72/2009) e una Legge dello Stato (il D.lgs. 93/2011) sancivano l’obbligo della separazione funzionale e di marchio nell’esercizio della vendita (distinguendo tra mercato libero e mercato tutelato) e della distribuzione dell’energia e del gas.

Il mancato brand unbundling alimenta infatti in primis la confusione nei clienti finali che non sanno con chiarezza chi hanno di fronte, se il distributore monopolista oppure addetti delle società di vendita del libero mercato oppure ancora il gestore della maggior tutela. Pertanto crediamo che il brand unbundling, per il fatto stesso che aiuta il cliente a comprendere con chi ha a che fare migliori la fiducia nei confronti del settore energetico.

In termini di marchio la Delibera dovrebbe essere molto efficace, in quanto stabilisce che insegne o elementi distintivi dell’impresa di distribuzione non debbano contenere alcun elemento testuale o grafico che possa essere ricollegato alle attività di vendita. Così facendo ci avviciniamo molto al caso della Germania, dove ad esempio Vattenfall ha chiamato la sua società di distribuzione Stromnetz Berlin, modificando anche i colori del logo.

 

Non da ultimo è importante che le attività di vendita del mercato tutelato e del mercato libero debbano essere anche visivamente distinte, in questo caso la Delibera accetta che vi sia il rispetto dell’unicità dei segni distintivi dell’impresa. Anche su questo punto occorre essere rigidi nell’applicazione per evitare che le società di vendita sul mercato libero appartenenti a gruppi verticalmente integrati possano potenzialmente avere dei vantaggi nel far transitare clienti dalla loro società di vendita sul mercato tutelato a quella del mercato libero appartenente allo stesso gruppo.

La separazione funzionale consente inoltre, se ben implementata, di avere gestori delle infrastrutture responsabilizzati a erogare il medesimo servizio al cliente finale, indipendentemente da chi sia il venditore e la norma ben precisa questo aspetto. Ci auguriamo quindi che quanto previsto dalla Delibera non possa poi venire vanificato dalla concreta gestione dei gruppi societari. Già oggi infatti società di vendita e società di distribuzione hanno amministratori delegati distinti, che però riportano ad uno stesso “capo”. Riteniamo che anche in questi casi chi gestisce la distribuzione debba essere tutelato in termini di autonomia nel gestire in modo imparziale l’uguale accesso da parte di tutte le società di vendita. In tal senso la Delibera sembrerebbe efficace nell’affermare l’autonomia dell’attività di distribuzione.

Fa molto bene infine l’Autorità a sottolineare l’importanza che non ci siano trasferimenti di informazioni tra i vari soggetti del medesimo gruppo. Il principio è semplice, sul mercato libero tutti devono operare ad armi pari, evitando che i gruppi verticalmente integrati possano avere qualche vantaggio sugli altri.

La norma appare pertanto molto interessante e ne auspichiamo quindi una puntuale e fedele applicazione visto che anche i tempi di adeguamento indicati appaiono congrui.

 

 

 

Milano, 25 giugno 2015

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