Osservazioni al DCO Snam n. 40 gestione scostamenti capacità presso punti interconnessi

Data: 08 agosto 2016

 Spett.le Snam Rete Gas,

 



ringraziando per l´utile opportunità di confronto in tema, con riferimento alla proposta di modifica del Codice in oggetto desideriamo porre in



evidenza una semplice ma assai grave criticità, ovvero la mancata attuazione del codice di rete europeo in materia di giorno gas.



Riteniamo infatti inaccettabile che ancora oggi nel periodo in cui in Italia vige l’ora legale ciò di fatto implichi che a carico degli



operatori sia applicata una penale allo scostamento (per gli operatori gas non vi è infatti alcun modo di evitare un tale scostamento visto lo



scollamento, nel periodo indicato, tra il prodotto di capacità giornaliera acquistato su piattaforma PRISMA e il calcolo dei flussi da parte di Snam).



 



Facciamo altresì presente che con la pubblicazione della Delibera 270/2016/R/gas sono state eliminate, senza fornirne giustificazione, le



soglie di tolleranza per gli scostamenti registrati presso gli Entry/Exit interconnessi con l’estero. Sulla relazione tecnica alla Delibera 137/02



si leggeva che tali soglie furono introdotte e definite “in relazione alla tipologia di punto in cui avviene lo scostamento e al grado di controllo



che l’utilizzatore ha sull’applicazione dei suoi programmi di trasporto”.



Tenuto conto che sui punti di Mazara, Passo Gries e Gela non è attualmente prevista la regola di allocazione “nominato = allocato” e i volumi



pertanto non sono effettivamente attribuibili con certezza all’utente, riteniamo che su tali punti debba essere ripristinata la soglia di tolleranza.

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